STATUTO DEL CONSORZIO “RADIOLABS”
ART. 1 – DENOMINAZIONE
E’ costituito un Consorzio di ricerca con la seguente denominazione “Consorzio Università Industria – Laboratori di Radiocomunicazioni”, abbreviato in Consorzio “RADIOLABS” (nel seguito detto “il Consorzio”).
ART. 2 – OGGETTO
Il Consorzio ha per oggetto:
1. conduzione e coordinamento di attività di ricerca scientifica e tecnologica nel settore delle telecomunicazioni senza filo (“wireless”), in special modo per sistemi e reti:
di accesso radio all’utenza fissa,
– di distribuzione, in tecnologie sia radio che ibride radio/cablate,
– radiomobili,
– via satellite,
– per l’edificio intelligente,
– per il trasporto veicolare intelligente,
nonché nei settori delle connesse tecnologie realizzative e di supporto (microelettronica, elettronica delle microonde, informatica distribuita e software, sensori e terminali);
2. costituzione e conduzione di laboratori di ricerca per il conseguimento dei fini consortili;
3. sviluppo e promozione di iniziative di ricerca scientifica e tecnologica nei settori suddetti anche con il ricorso ad agevolazioni in materia previste dalla legislazione nazionale e internazionale anche di futura emanazione;
4. partecipazione a collaborazioni di ricerca nazionali e internazionali, eventualmente anche in ambito di iniziative pubbliche in Italia e comunitarie in Europa, stipulando di volta in volta i contratti relativi;
5. assistenza tecnico-scientifica agli organismi nazionali e internazionali di standardizzazione operanti nei settori di pertinenza del Consorzio;
6. formazione di personale tecnico altamente qualificato da indirizzare ai settori di ricerca universitaria o ai settori di ricerca e sviluppo industriali;
7. specializzazione – mediante borse di studio, premi di laurea, stage e strumenti affini da fruire presso i laboratori consortili – di giovani laureati, studenti di dottorato di ricerca e laureandi che aspirino a una carriera nella ricerca finalizzata nei settori delle telecomunicazioni “wireless” e delle tecnologie connesse;
8. promozione di scambio di conoscenze scientifiche e tecnologiche nei settori di pertinenza mediante seminari, conferenze, e ogni altro strumento avanzato.
Il Consorzio svolge tutte le azioni necessarie per conseguire l’oggetto consortile, ivi compreso l’approvvigionamento di materiali, di opere e di servizi.
Il Consorzio può svolgere attività esterna ai sensi dell’Art. 2612 e seguenti del Codice Civile. Il Consorzio non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai Consorziati. Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati ai fini istituzionali. Il Consorzio deve tendere all’autosufficienza di gestione.
Le Università consorziate hanno facoltà di verificare il livello scientifico dei risultati da parte di un apposito comitato nominato dal Rettore in base a delibera del Senato Accademico.
ART. 3 – SEDE
Il Consorzio ha sede legale ed amministrativa in Roma.
Ai fini dell’iscrizione nel Registro Imprese il Consiglio di Amministrazione stabilisce l’indirizzo e può, previa delibera modificarlo.
Il Laboratorio Centrale Radiolabs ha sede in Roma.
Il Consiglio di Amministrazione con le debite autorizzazioni, stabilisce l’indirizzo del Laboratorio Centrale di Radiolabs.
Il Primo Laboratorio Associato RadioLabs ha sede presso l’Università di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Ingegneria Elettronica.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, presso Consorziati industriali o universitari che lo richiedano, con funzioni di Laboratori Associati.
I Consorziati temporaneamente o permanentemente privi di Laboratorio potranno affidarsi alle strutture e al personale del Laboratorio Centrale o del Primo Laboratorio Associato, previa delibera del Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce le modalità operative.
ART. 4 – DURATA
Il Consorzio ha durata di 10 (dieci) anni dalla data dell’atto costitutivo. La durata potrà essere prorogata alla scadenza, di decennio in decennio, con il consenso di almeno i 2/3 (due terzi) dei membri – del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo Art. 10, salvo il diritto di recesso di eventuali Consorziati dissenzienti.
ART. 5 – CONSORZIATI E RELATIVI CONTRIBUTI
Al Consorzio sono ammessi a partecipare:
– Industrie manifatturiere e di servizi nei settori delle telecomunicazioni e delle tecnologie relative,
– Università italiane o straniere,
– Enti di Ricerca pubblici o privati,
che ne facciano domanda, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito nel seguente Art. 14.
Ai sensi e nei modi previsti dagli strumenti legislativi o amministrativi in materia, con particolare riferimento all’Art. 13 della Legge n. 705 del 9.12.1985, le Università consorziate partecipano al Consorzio con lo scopo di fornire apporto scientifico. Il loro conferimento è rappresentato esclusivamente da prestazioni di opera scientifica e tecnologica, oltre che di formazione e di indirizzo, sostitutive delle quote consortili in denaro di cui al successivo Art. 6.
Inoltre, a seguito di loro intesa, le Università consorziate possono mettere a disposizione locali per la realizzazione di Laboratori di cui all’Art. 3; esse non si assumono però nessun onere per ciò che riguarda l’attrezzatura e le gestione dei locali suddetti che restano a carico del Consorzio. Detti locali potranno eventualmente essere adeguati alle esigenze del Consorzio a spese di quest’ultimo.
Ai fini della partecipazione agli organi di gestione consortili, i Consorziati si dividono in membri e associati.
I Consorziati industriali, ove partecipino alla gestione del Consorzio in qualità di consorziati membri, sono tenuti ad un conferimento che è rappresentato da:
– versamento delle quote consortili di cui al successivo Art. 6;
– realizzazione fisica dell’iniziativa, con particolare riferimento al Laboratorio Centrale di cui al precedente Art. 3;
– supporto finanziario dell’iniziativa per un importo complessivo annuo che risulterà dall’approvazione dei programmi di attività del Consorzio e dalle relative previsione di spesa, oltre che dalle entrate legate all’eventuale stipula dei contratti di ricerca di cui al precedente Art. 2;
– possibilità di distacco di proprio personale per lo svolgimento delle attività del Consorzio, almeno nella prima fase di attuazione di questo.
A tutti i fini del presente Statuto, con particolare riferimento all’Art. 6, gli Enti di Ricerca privati si intendono equivalenti ai Consorziati industriali mentre gli Enti di Ricerca pubblici si intendono equiparati alle Università.
ART. 6 – FONDO CONSORTILE
All’atto della ratifica dell’ingresso del consorziato deve essere versata nel fondo consortile una quota di Euro 51.645,69 per Consorziato industriale o equiparato ai sensi dell’art. 5. Le quote non sono trasmissibili.
Tale importo potrà essere variato con delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi all’unanimità, fermi restando gli impegni di contribuzione di cui al precedente art. 5.
Al fondo consortile non contribuiscono le Università consorziate, gli Enti di ricerca pubblici nonché gli Enti di ricerca privati e i Consorziati industriali che partecipino in qualità di associati.
ART. 7 – OBBLIGHI DEI CONSORZIATI
I Consorziati, salvo quanto disposto dall’ultimo comma Art. 6 e dal secondo comma Art. 18 sono obbligati:
a) al pagamento della quota di partecipazione al fondo consortile;
b) all’osservanza dell’atto costitutivo, dello Statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi del Consorzio.
I Consorziati di nuova ammissione potranno altresì essere tenuti al pagamento del contributo di ammissione, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del seguente Art. 14.
I Consorziati si obbligano a comunicare al Consiglio di Amministrazione variazioni significative che avvengano nella compagine sociale di esso Consorziato, ovvero l’esistenza di procedure concorsuali e di liquidazioni e simili.
ART. 8 – ESERCIZIO SOCIALE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
L’esercizio sociale decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
Il primo esercizio finanziario ha inizio alla data della firma dell’atto costitutivo e termina il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.
Il Consorzio si dota di un piano strategico triennale, eventualmente rivedibile annualmente se in tal senso delibera il Consiglio di Amministrazione. L’attività del Consorzio viene organizzata sulla base di programmi di ricerca annuali.
Gli organi del Consorzio non potranno assumere impegni finanziari che eccedano il patrimonio del Consorzio stesso o a fronte dei quali non siano acquisite corrispondenti entrate finanziarie.
Il bilancio di esercizio, ove richiesto per Legge o per iniziativa dei Consorziati con una quota di capitale non inferiore al 20% (venti per cento), sarà certificato da una Società di Revisione contabile.
ART. 9 – ORGANI DEL CONSORZIO
Sono Organi del Consorzio:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Comitato Scientifico;
d) il Collegio dei Sindaci.
ART. 10 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da due rappresentanti per ognuno dei Consorziati membri.
I Consorziati associati non sono rappresentati in Consiglio di Amministrazione.
Ciascun rappresentante è designato dall’Organo competente del relativo Consorziato membro e resterà in carica un triennio o fino a quando il Consorziato che lo ha designato non provvederà alla sua sostituzione. Quest’ultimo atto dovrà essere comunicato per iscritto agli altri Consorziati, nonché a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.
I primi membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati nell’atto costitutivo.
Il membro del Consiglio di Amministrazione, che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In caso di vacanza di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, sarà cura del Consorziato cui spetta la nomina provvedere alla nuova nomina entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della vacanza fornitagli dal Consiglio stesso.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il conseguimento degli scopi consortili. In particolare, oltre a quanto previsto in altri articoli del presente Statuto, esso:
a) delibera sulle eventuali modificazioni dello Statuto consortile;
b) delibera l’ammissione dei nuovi Consorziati secondo quanto previsto nel successivo Art. 14 e, contestualmente, delibera nel merito dell’eventuale quota consortile a loro carico;
c) delibera sull’eventuale scioglimento del Consorzio, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori;
d) nomina il Presidente del Consorzio tra i suoi membri;
e) predispone i Regolamenti di Consorzio di cui all’ultimo comma del presente articolo;
f) nomina, su proposta del Presidente, il Vicepresidente, il Direttore Generale, il Direttore Tecnico e il Direttore Amministrativo ed altri direttori del Consorzio;
g) definisce le modalità di attuazione amministrativa dell’oggetto del Consorzio sulla base del piano strategico di cui al precedente Art. 8;
h) predispone e approva, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il bilancio preventivo delle attività da realizzare nell’anno successivo;
i) approva, almeno un mese prima dell’esercizio sociale, e sentito il Comitato Scientifico, una relazione tecnico-scientifica sugli obiettivi da conseguire contenente il programma di ricerca con il dettaglio delle attività da svolgere; tale relazione dovrà accompagnare il bilancio di cui al precedente punto h);
j) predispone e approva, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale relativa all’esercizio precedente; tale situazione deve essere accompagnata da una relazione del Collegio Sindacale e da una relazione tecnico-scientifica sui risultati conseguiti;
k) delibera, anno per anno, l’entità degli eventuali contributi a carico dei Consorziati che contribuiscono al fondo consortile per il supporto finanziario delle iniziative, secondo quanto previsto nel precedente Art. 5;
l) stabilisce le direttive ed il trattamento economico per il personale del Consorzio e per i collaboratori esterni;
m) approva l’eventuale assunzione di finanziamenti passivi.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma presso la sede del Consorzio di cui al precedente Art.3. È convocato dal Presidente con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione e con comunicazione dell’ordine del giorno. In caso di urgenza da motivare adeguatamente, detta convocazione potrà essere effettuata mediante telegramma o telefax ovvero per e-mail, successivamente confermata a mezzo telefax o telegramma e il termine di preavviso è fissato in 5 (cinque) giorni. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, se sussistono condizioni di urgenza, la convocazione del Consiglio è effettuata dal Vicepresidente che in tal caso lo presiede.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte all’anno e ogniqualvolta sia richiesto dal Presidente per adempimenti connessi all’amministrazione ordinaria o straordinaria, ovvero da almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio. In seduta, le funzioni di Segretario sono svolte dal membro più giovane di età.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Dette deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione e approvato dai votanti. Le deliberazioni relative a modificazioni dello Statuto consortile e allo scioglimento del Consorzio devono constare da verbale redatto da un notaio.
Per l’assunzione delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi esplicitamente previsti nel seguito del presente Statuto. In caso di parità, prevale la delibera che ha avuto il parere favorevole del Presidente.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
a)che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formalizzazione e sottoscrizione del verbale;
b)che sia consentito al presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c)che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
d)che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura del consorzio, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.
In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
Il libro dei verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è conservato nella sede consortile a cura del Presidente.
Entro sei mesi dalla data del suo insediamento, il Consiglio di Amministrazione predispone i seguenti Regolamenti di Consorzio:
a) Regolamento di esecuzione del presente Statuto e di funzionamento del Consorzio;
b) Regolamento di amministrazione e di contabilità.
ART. 11 – PRESIDENTE
Il Presidente del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel proprio ambito e dura in carica un triennio, con possibilità di riconferma. La cessazione dalla carica di Presidente per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirlo.
Oltre a quanto stabilito in altri articoli del presente Statuto, il Presidente del Consorzio dà attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e cura le relazioni esterne del Consorzio. La rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente, con facoltà di rilasciare mandati al Vicepresidente, a procuratori speciali e ad avvocati.
Al Presidente del Consorzio, per tutto quanto sopra, sono conferiti i seguenti poteri da esercitarsi con firma singola, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione:
a) sottoscrivere proposte e offerte, nonché stipulare contratti rientranti nell’oggetto consortile, e qualunque atto ad essi relativo o conseguente, con tutte le clausole ritenute opportune;
b) sottoscrivere qualunque altro atto o documento necessario per lo svolgimento delle attività consortili o per l’amministrazione del Consorzio, ivi incluse le dichiarazioni e le certificazioni prescritte dalla normativa fiscale;
c) nominare mandatari per singoli atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri ad esso Presidente come sopra conferiti;
d) predisporre sistematicamente i piani strategici del Consorzio, con le relative previsioni di bilancio, sentito il Comitato Scientifico;
e) predisporre annualmente, per gli adempimenti del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente Art. 10, una relazione tecnico-scientifica sugli obiettivi da conseguire nell’esercizio sociale successivo e un piano di attività da svolgere con le relative previsioni di bilancio, corredato dal parere del Comitato Scientifico;
f) predisporre, alla conclusione di ogni esercizio sociale, una relazione tecnico-scientifica sui risultati conseguiti nel corso di quell’esercizio;
g) promuovere e diffondere, fatti salvi i diritti dei committenti la ricerca, la utilizzazione dei risultati scientifici acquisiti mediante l’attività istituzionale del Consorzio o acquisibili attraverso rapporti di collaborazione con altri soggetti che ne facciano richiesta e salva la remunerazione dei costi diretti e indiretti sopportati;
h) definire quali tra i risultati emersi dall’attività di ricerca del Consorzio debbano essere oggetto di riservatezza nell’interesse dei Consorziati industriali;
i) approvare il deposito di eventuali brevetti.
Il Presidente può adottare i provvedimenti di urgenza che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva che deve essere convocata senza indugio.
Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Presidente, il Vicepresidente fra i suoi membri. La carica del Vicepresidente dura un triennio con possibilità di riconferma.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, supplendolo in tutte le funzioni da lui esercitate, su sua delega, in caso di assenza, impedimento, nonché in caso di anticipata cessazione della carica, su delibera del Consiglio di Amministrazione, nel periodo compreso tra la data della cessazione e la data della nomina del nuovo Presidente. Da tale ultima data il Vicepresidente decade.
ART. 12 – COMITATO SCIENTIFICO
Nel Comitato Scientifico possono essere rappresentati tutti i Consorziati, fino ad un massimo di due rappresentanti per ciascun Consorziato, sia esso membro o associato. Tali rappresentanti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su segnalazione di ciascun Consorziato, durano in carica un esercizio sociale con possibilità di riconferma. I membri del Comitato Scientifico devono essere persone provviste di comprovata specifica esperienza in attività di ricerca nei settori oggetto dell’attività del Consorzio.
Il Comitato Scientifico elegge il proprio Presidente tra i suoi membri.
Il Comitato Scientifico è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione. Esso ha le funzioni di contribuire a individuare e indicare al Consiglio di Amministrazione le linee strategiche, tecnologiche e scientifiche, e concorre all’individuazione e all’elaborazione di programmi di attività del Consorzio, ivi compresa la formazione dei ricercatori.
Salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Scientifico ha le seguenti attribuzioni:
a)fornire indicazioni e pareri circa il piano strategico delle ricerche del Consorzio e formulare proposte in materia;
b) esaminare ed esprimere parere sui programmi annuali di attività del Consorzio;
c) esaminare ed esprimere parere sui risultati conseguiti in ogni esercizio sociale sulla base della relazione tecnico-scientifica predisposta annualmente a cura del Presidente
d) esprimere parere al Consiglio di Amministrazione in merito a qualsivoglia tema tecnico-scientifico di pertinenza dell’oggetto consortile da quest’ultimo sollevato.
Il Comitato Scientifico si riunisce ogniqualvolta ciò sia richiesto dagli adempimenti di cui sopra e comunque almeno tre volte all’anno presso la sede legale del Consorzio o anche in luogo diverso qualora particolari esigenze lo richiedano. Il Comitato si riunisce previa convocazione del proprio Presidente con le medesime modalità previste nell’Art. 10 per le adunanze del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato deve essere convocato anche quando lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.
Ciascun membro può, di volta in volta, invitare alla seduta del Comitato uno o più esperti per trattare specifici punti all’ordine del giorno, previo accordo con il Presidente del Comitato Scientifico. Alle sedute possono essere altresì invitati ad assistere, a fini consultivi, il Direttore Generale, il Direttore Tecnico e gli altri direttori del Consorzio.
Il Consiglio di Amministrazione stabilisce l’eventuale rimborso, ai componenti del Comitato, delle spese sostenute nell’esercizio della loro funzione e del loro incarico.
ART. 13 – COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione e da questo scelti tra funzionari che appartengono al Ministero del Tesoro, al Ministero delle Finanze, al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica o tra i Magistrati della Corte dei Conti o tra gli iscritti all’Albo dei Revisori dei Conti.
I membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi sociali e possono essere riconfermati per ulteriori tre esercizi.
Il Collegio Sindacale ha i compiti previsti dall’art. 2403 e seguenti del codice civile ed ha inoltre il controllo contabile del Consorzio.
Il Consiglio di Amministrazione trasmette la relazione sull’attività svolta ed il relativo bilancio consuntivo al Collegio dei Sindaci almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione convocata per la loro approvazione.
ART. 14 – AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI
Gli Enti pubblici o privati che intendono aderire al Consorzio, aventi qualità previste nel primo comma dell’Art. 5, devono avanzare domanda al Consiglio di Amministrazione.
La domanda dovrà contenere:
a) l’indicazione delle generalità, l’indirizzo, la ragione sociale, la denominazione e la sede, se la domanda è avanzata da Società o Ente pubblico;
b) la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell’Ente;
c) la dichiarazione di accettare lo statuto del Consorzio;
d) se, a norma del presente Statuto, la richiesta di ammissione è avanzata dall’aspirante Consorziato in qualità di membro o di associato.
e) ogni elemento utile per la valutazione della domanda, ivi inclusa una chiara illustrazione dei requisiti tecnico-scientifici che l’aspirante valuti di interesse per il Consorzio.
Il merito alla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione. Nelle deliberazioni relative alle nuove ammissioni, ogni Consorziato può esercitare il diritto di veto.
La deliberazione di ammissione diverrà operativa e sarà annotata nel libro dei Consorziati, dopo che il nuovo ammesso avrà provveduto al pagamento della quota consortile, se dovuta, e all’adempimento degli eventuali obblighi particolari deliberati dal Consiglio di Amministrazione con analitica motivazione, ivi incluso un eventuale contributo di ammissione.
In materia di contributo al fondo consortile dell’aspirante delibera il Consiglio di Amministrazione, che può optare per una redistribuzione del fondo tra i soci eroganti o per un incremento della disponibilità finanziaria del fondo stesso. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione, che fisserà l’onere finanziario stabilito per l’aspirante, senza che sia stato versato il contributo al fondo consortile o siano stati adempiuti gli eventuali altri obblighi particolari, l’aspirante decade dall’ammissione.
Su domanda dell’interessato, è sempre possibile con delibera del Consiglio di Amministrazione modificare lo stato di Consorziato associato in quello di Consorziato membro, e viceversa.
ART. 15 – RECESSO E ESCLUSIONE
La qualità di Consorziato si perde per recesso o per esclusione.
La dichiarazione di recesso dovrà essere indirizzata con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione con un termine di preavviso di almeno sei mesi. Il Consorziato recedente è tenuto comunque ad adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti del Consorzio anteriormente alla data di ricevimento della dichiarazione di recesso.
Al Consorziati recedente viene rimborsata una quota del fondo consortile residua proporzionale a quella versata dallo stesso Consorziato all’atto della costituzione del Consorzio, ovvero della sua ammissione.
Il Consorziato receduto è obbligato all’adempimento delle obbligazioni da lui assunte in vigenza del vincolo consortile, anche se i relativi effetti non siano sopravvenuti rispetto alla dichiarazione di recesso.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) nei confronti del Consorziato che:
a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, della normativa interna ed in genere delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi consortili, quando l’inadempimento sia di particolare gravità;
b) compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi delle finalità del Consorzio;
c) in caso di fallimento, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente.
Il provvedimento di esclusione è comunicato per iscritto. L’esclusione spiega efficacia dal giorno successivo alla comunicazione all’interessato.
Il Consorziato escluso non ha diritto a rimborso né della quota di adesione, né dei contributi, né di alcun altro apporto effettuato nel corso del rapporto consortile a titolo definitivo. Egli non potrà altresì usufruire dei risultati ottenuti dal Consorzio se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
Il Consorziato escluso resta obbligato all’adempimento delle obbligazioni assunte nel vigore del vincolo consortile. Il Consorziato non ha diritto al voto nella delibera che riguarda la sua esclusione.
ART. 16 – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
Le modificazioni dello Statuto del Consorzio possono attuarsi con il consenso superiore ai 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio di Amministrazione.
La partecipazione delle Università al fondo consortile non potrà mai essere oggetto di modificazioni dello statuto.
ART. 17 – LIBRI DEL CONSORZIO
Oltre ai libri ed alle scritture contabili previsti dalla legislazione vigente, il Consorzio deve tenere:
a) il libro dei consorziati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale.
ART. 18 – RESPONSABILITà VERSO TERZI
Per le obbligazioni assunte dal Consorzio risponderà soltanto il Consorzio stesso, che pertanto non assumerà alcun impegno o responsabilità che possa anche in tempo successivo dare luogo a richieste di risarcimento di danni da parte di terzi o che coinvolga i singoli Consorziati.
In nessun caso le Università consorziate potranno essere gravate per le eventuali obbligazioni derivanti da perdite di gestione e comunque derivanti da parti che richiedano versamenti o contributi in denaro.
ART. 19 – PERSONALE
Per il raggiungimento delle proprie finalità, il Consorzio si avvale del lavoro prestato dal personale previsto nell’ambito dell’organico debitamente approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Almeno nella sua prima fase di attuazione, il Consorzio si potrà avvalere di personale dipendente dai Consorziati industriali. Il relativo distacco sarà senza oneri per il bilancio del Consorzio.
Presso il Laboratorio Centrale e/o i Laboratori Associati di cui all’art. 3 dello statuto sociale e per lo svolgimento dei relativi programmi di ricerca, potrà operare personale dipendente dai consorziati ovvero personale da questi incaricato purché fornito di adeguata copertura assicurativa a carico delle Università o dei Consorziati, sia membri che associati.
Per la formazione di nuovi ricercatori, il Consorzio provvederà ad assegnare borse di studio con finalizzazione allo svolgimento di specifici programmi di ricerca.
Allo scioglimento del Consorzio i Consorziati sono esclusi da qualsiasi obbligazione di assunzione del personale dipendente compreso il personale in formazione.
ART. 20 – CAUSA DI SCIOGLIMENTO
Il Consorzio si scioglie:
a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
b) per la deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione presa con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri;
c) negli altri casi previsti dalla legislazione vigente.
ART. 21 – LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore scelto fra tre nomi proposti dal Comitato Scientifico e dal Collegio dei Sindaci.
Il liquidatore ha tutti i poteri di Legge per le operazioni di liquidazione. Soddisfatti i creditori, il liquidatore provvederà a ripartire il residuo patrimonio tra i Consorziati in proporzione dei relativi apporti al fondo medesimo ed in relazione all’entità delle
contribuzioni rese dai Consorziati in prestazioni e servizi.
Con la nomina del liquidatore cessano dalle loro funzioni i membri del Consiglio di Amministrazione.
ART. 22 – CONTROVERSIE
Tutte le controversie tra Consorzio e Consorziati, derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Statuto, escluse quelle non compromettibili per legge, saranno devolute al Foro di Roma.
ART. 23 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
La partecipazione delle Università al Consorzio è subordinata all’osservanza di tutte le norme di Legge che prevedono la loro partecipazione ad organismi consortili di ricerca.
Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di Legge vigenti in materia, ferme restando le limitazioni di responsabilità delle Università secondo quanto precisato negli articoli precedenti.